Art. 4.
                     Giornate e forme di caccia
    1.  La  settimana  venatoria  e'  compresa  fra  il  lunedi' e la
domenica successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi'.
    2.  La  caccia  alla  fauna  selvatica  stanziale e migratoria e'
consentita   nelle   forme   sottoindicate,   dalla   terza  domenica
di settembre al 31 gennaio:
      a) dalla  terza  domenica  di settembre  e per le due settimane
successive  da  appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due
cani  per  cacciatore  in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di
ogni   settimana;  tale  limitazione  non  si  applica  alle  aziende
agrituristico-venatorie,  ove  il cacciatore puo' svolgere fino a tre
giornate di caccia settimanali a scelta;
      b) dal  lunedi'  successivo  alle  due  settimane  di  cui alla
precedente lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante
con  l'uso  di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a
scelta ogni settimana;
      c) dal  1  ottobre  al  30 novembre,  possono essere fruite due
giornate  in  piu'  a  scelta  ogni settimana per la caccia alla sola
migratoria, da appostamento.
    3.  Le  province,  mediante  i  rispettivi calendari venatori, ai
sensi  della  lettera  a)  del  comma  2,  dell'Art.  50  della legge
regionale  n.  8 del 1994 e successive modifiche, possono determinare
l'inizio  dell'attivita'  venatoria  in  forma  vagante con l'uso del
cane,  anche  successivamente  alla  terza  domenica di settembre per
esigenze   connesse   all'esercizio  dell'attivita'  agricola  e  per
garantire una maggiore tutela della fauna.
    4. Le province esercitano le facolta' di cui al comma 2 dell'Art.
18  della  legge  11 febbraio  1992,  n.  157,  nei  limiti  ed  alle
condizioni  ivi  previste.  Qualora  esse  prevedano  nei  rispettivi
calendari   venatori   provinciali,   l'anticipazione  dell'esercizio
venatorio  alla  data  del  1 settembre, la caccia in tale periodo si
potra'  effettuare  nella  giornata  del  1  settembre  - purche' non
coincidente  con  il  martedi'  o  il  venerdi'  - e nelle successive
giornate  di  giovedi'  e  domenica,  esclusivamente da appostamento,
fisso  o  temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle
province,  da  parte  dei  cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna,  -  ciascuno  negli  ambiti  di  iscrizione  -  o che
esercitino   la   caccia  nelle  aziende  faunistico-venatorie  o  da
appostamento fisso con richiami vivi.
    5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle province
tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora,
germano  reale  ed  altre  specie  appartenenti alla fauna migratoria
acquatica, come da Art. 3, comma 1, lettera b).
    6.   Nel   periodo   di   cui   al   comma   4,   nelle   aziende
agri-turistico-venatorie  l'esercizio  venatorio, consentito ai sensi
del  comma  2, lettera b) dell'Art. 50 della legge regionale n. 8 del
1994,   e   successive  modifiche,  si  svolge  per  cinque  giornate
settimanali,  secondo gli orari di cui all'Art. 5 e senza limitazione
di  forma  di  caccia.  Per  i  cacciatori  che  svolgano l'esercizio
venatorio  in  dette  aziende  il  numero  delle  giornate  di caccia
settimanali non puo' essere superiore a tre.
    7.  Le  province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2
dell'Art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare
i  termini  di  cui  all'Art.  3,  comma  1, lettera c) previo parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
    8.  La  caccia  alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'Art.
36-bis della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche si
svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
    9.  Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate
sia in Emilia-Romagna sia in altre Regioni. Devono essere conteggiate
anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.
    10.  I derivati domestici del germano reale che non ne presentino
il  fenotipo  selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati
come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza
l'obbligo dell'opzione di cui all'Art. 12, comma 5, lettera b), della
legge n. 157 del 1992.