Art. 4. Giornate e forme di caccia 1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi'. 2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle aziende agrituristico-venatorie, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta; b) dal lunedi' successivo alle due settimane di cui alla precedente lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana; c) dal 1 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in piu' a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento. 3. Le province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della lettera a) del comma 2, dell'Art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche, possono determinare l'inizio dell'attivita' venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre per esigenze connesse all'esercizio dell'attivita' agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna. 4. Le province esercitano le facolta' di cui al comma 2 dell'Art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1 settembre, la caccia in tale periodo si potra' effettuare nella giornata del 1 settembre - purche' non coincidente con il martedi' o il venerdi' - e nelle successive giornate di giovedi' e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. 5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora, germano reale ed altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica, come da Art. 3, comma 1, lettera b). 6. Nel periodo di cui al comma 4, nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2, lettera b) dell'Art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche, si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'Art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. 7. Le province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2 dell'Art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare i termini di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c) previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'Art. 36-bis della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre Regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie. 10. I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di cui all'Art. 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992.