Art. 4.
                      Criteri di accreditamento
    1. La giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione   nell'elenco   regionale   nonche'   ulteriori  criteri
applicativi,  anche  sulla base degli standard definiti dal Ministero
del  lavoro in attuazione dell'Art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196  e  dell'Art.  142,  comma  1, lettera d) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
    2.  Nella definizione delle modalita' di cui all'Art. 3, comma 1,
ai fini   dell'iscrizione  nell'elenco  regionale  e  dei  successivi
aggiornamenti,  la  giunta  regionale  puo'  individuare,  sentita la
competente commissione consiliare, criteri di valutazione a punteggio
distribuiti  sulle  diverse  tipologie  di  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione nell'elenco regionale.