Art. 4. Criteri di accreditamento 1. La giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale nonche' ulteriori criteri applicativi, anche sulla base degli standard definiti dal Ministero del lavoro in attuazione dell'Art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'Art. 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Nella definizione delle modalita' di cui all'Art. 3, comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e dei successivi aggiornamenti, la giunta regionale puo' individuare, sentita la competente commissione consiliare, criteri di valutazione a punteggio distribuiti sulle diverse tipologie di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale.