Art. 4. Autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 3 e' rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla medesima valutazione prevista dall'art. 3, comma 3. 3. Le strutture di cui all'art. 3, gia' autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalita' ed i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale emanati ai sensi dell'art. 10.