Art. 4. Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, e' istituito, presso la giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale si iscrivono le associazioni di consumatori ed utenti in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni; b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica; c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; d) aver svolto con continuita' nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attivita' di tutela dei consumatori e degli utenti; e) avere almeno 1500 soci nella Regione e sedi operative in almeno due province della regione; f) avere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con la indicazione delle quote versate dagli associati e la tenuta dei libri contabili; g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 2. Per ottenere l'iscrizione di cui al comma 1, le associazioni presentano alla giunta regionale domanda corredata dai sotto elencati documenti: a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo; b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; c) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino la composizione degli organi sociali, nonche' i soggetti che operano all'interno delle associazioni; d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto previsto dalla lettera d) del comma 1. 3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, accertata dall'ufficio competente, comporta la cancellazione dall'elenco. 4. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.