Art. 4.
                 Elenco regionale delle associazioni
                   dei consumatori e degli utenti
    1.  Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, e'
istituito,  presso  la  giunta  regionale,  l'elenco  regionale delle
associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale si iscrivono le
associazioni  di  consumatori  ed  utenti  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
      a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
      b) avere   come   scopo  statutario  esclusivo  la  difesa  dei
consumatori  e  degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a
base democratica;
      c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
      d) aver svolto con continuita' nell'ambito regionale, da almeno
tre anni, l'attivita' di tutela dei consumatori e degli utenti;
      e) avere  almeno  1500  soci  nella Regione e sedi operative in
almeno due province della regione;
      f) avere  un  bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
la  indicazione  delle  quote versate dagli associati e la tenuta dei
libri contabili;
      g) non   avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito  alcuna
condanna,   passata   in   giudicato,   in   relazione  all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti
la  qualifica  di  imprenditori  o  di  amministratori  di imprese di
produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori
in cui opera l'associazione.
    2.  Per  ottenere l'iscrizione di cui al comma 1, le associazioni
presentano alla giunta regionale domanda corredata dai sotto elencati
documenti:
      a) copia  conforme  dell'originale  dello  statuto  e dell'atto
costitutivo;
      b) copia  dell'elenco  aggiornato  degli iscritti, sottoscritta
dal legale rappresentante dell'associazione;
      c) relazione,    sottoscritta    dal    legale   rappresentante
dell'associazione,  da  cui  risultino  la  composizione degli organi
sociali,   nonche'   i   soggetti   che   operano  all'interno  delle
associazioni;
      d) relazione    sottoscritta    dal    legale    rappresentante
dell'associazione da cui risulti quanto previsto dalla lettera d) del
comma 1.
    3.  La  perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, accertata
dall'ufficio competente, comporta la cancellazione dall'elenco.
    4.  Alle  associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa
ogni  attivita'  di  promozione  o pubblicita' commerciale avente per
oggetto  beni  o  servizi  prodotti  da  terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.