Art. 4.
  Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali
    1.  Per  gli  interventi  selvicolturali  previsti  dal  presente
regolamento che interessino una superficie accorpata minore di cinque
ettari,  salvo  dove  diversamente indicato dal presente regolamento,
deve  essere  presentata  comunicazione  di taglio, conforme a quanto
indicato  all'allegato  B  all'ente  competente  per territorio con i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    2.   Gli   interventi   selvicolturali   previsti   dal  presente
regolamento  che  interessino  una  superficie  accorpata maggiore di
cinque   ettari,   salvo  dove  diversamente  indicato  nel  presente
regolamento,  devono  essere  realizzati sulla base di un progetto di
taglio,  redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione
in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 52.
    3.  Sono  esentati  dalla presentazione della comunicazione e del
progetto di taglio, come previsti ai commi precedenti:
      gli   interventi   selvicolturali   realizzati  con  contributo
pubblico  autorizzati  dall'ente  competente  per  territorioo  dalla
Regione  quando  per  gli  stessi  le  relative  norme  di attuazione
stabiliscono le modalita' di redazione dei progetti esecutivi;
      gli  interventi  di  spalcatura  e  potatura,  se realizzati in
conformita' all'Art. 12;
      le  ripuliture  antincendio  lungo le strade ai sensi dell'Art.
16, comma 1, lettera b);
      le  operazioni  colturali  eseguite nei castagneti da frutto ai
sensi dell'Art. 51, comma 3.