Art. 4. Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali 1. Per gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata minore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato dal presente regolamento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme a quanto indicato all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 2. Gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata maggiore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato nel presente regolamento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 3. Sono esentati dalla presentazione della comunicazione e del progetto di taglio, come previsti ai commi precedenti: gli interventi selvicolturali realizzati con contributo pubblico autorizzati dall'ente competente per territorioo dalla Regione quando per gli stessi le relative norme di attuazione stabiliscono le modalita' di redazione dei progetti esecutivi; gli interventi di spalcatura e potatura, se realizzati in conformita' all'Art. 12; le ripuliture antincendio lungo le strade ai sensi dell'Art. 16, comma 1, lettera b); le operazioni colturali eseguite nei castagneti da frutto ai sensi dell'Art. 51, comma 3.