Art. 4. Attivita' di collaborazione e di partenariato internazionale 1. Per attivita' di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunita' locali mediante l'interazione tra istituzioni di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa. 2. In particolare, la Regione: a) promuove la partecipazione e sostiene le attivita' delle associazioni europee costituite tra Regioni, in relazione all'attivita' dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, collabora, alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalita' il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani; b) promuove gemellaggi con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione, favorisce gemellaggi tra paesi appartenenti all'Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo ed a quelli con economia in via di transizione; c) promuove e sostiene le attivita' di collaborazione e di partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali; d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.