Art. 4.
Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive
    1.  Le  strutture  ricettive sono distinte in strutture ricettive
alberghiere,   strutture   ricettive   all'aria  aperta  e  strutture
ricettive extralberghiere.
    2.  I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti
in  annuali  e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo
di  apertura  di  almeno  nove  mesi  complessivi nell'arco dell'anno
solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non
inferiore  a  tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a
nove mesi nell'arco dell'anno solare.
    3.  Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate
in  immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'Art.  10  della  legge  6 luglio 2002, n. 137), che siano
ammobiliati  con  arredi  d'epoca, possono assumere la specificazione
aggiuntiva di «residenza d'epoca».
    4.  Le  strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono
essere  composte anche da piu' strutture. Fatto salvo quanto previsto
per  i  villaggi  albergo,  le  caratteristiche  delle  strutture non
principali, cioe' le dipendenze, sono definite dall'Art. 28.
    5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione  che  fa  capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei
servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori
servizi  forniti.  La gestione si considera unitaria anche qualora la
fornitura  dei  servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad
altro  gestore,  purche'  lo  stesso  sia  in possesso della regolare
autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione
che  regoli  i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in
capo al quale resta la responsabilita' di garantire la coerenza della
gestione  dell'attivita'  complessiva  e  dei  servizi  al livello di
classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
    6. Sono strutture ricettive alberghiere:
      a) gli alberghi;
      b) le residenze turistico-alberghiere.
    7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
      a) i campeggi;
      b) i villaggi turistici.
    8. Sono strutture ricettive extralberghiere:
      a) le case per ferie;
      b) gli ostelli;
      c) i rifugi alpini;
      d) i rifugi escursionistici;
      e) gli affittacamere;
      f) le case e appartamenti per vacanza.
    9. Altre tipologie ricettive:
      a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
      b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
      c) aree attrezzate di sosta temporanea;
      d) attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione;
      e) strutture  agrituristiche e strutture per il turismo rurale;
tale  tipologia ricettiva e' regolata dalla legge regionale 28 giugno
1994,  n.  26  (Norme  per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo
rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della legge
regionale 11 marzo 1987, n. 8).