Art. 4. Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive 1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere. 2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare. 3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di «residenza d'epoca». 4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da piu' strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioe' le dipendenze, sono definite dall'Art. 28. 5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purche' lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilita' di garantire la coerenza della gestione dell'attivita' complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva. 6. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere. 7. Sono strutture ricettive all'aria aperta: a) i campeggi; b) i villaggi turistici. 8. Sono strutture ricettive extralberghiere: a) le case per ferie; b) gli ostelli; c) i rifugi alpini; d) i rifugi escursionistici; e) gli affittacamere; f) le case e appartamenti per vacanza. 9. Altre tipologie ricettive: a) appartamenti ammobiliati per uso turistico; b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate di sosta temporanea; d) attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione; e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva e' regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n. 8).