Art. 4.
               Interventi di recupero e valorizzazione
    1.  I  proprietari  dei  locali storici o i gestori presentano al
comune  proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei
locali  e/o  degli  arredi,  della conformazione degli spazi interni,
delle  vetrine  e  di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla
base  delle  indicazioni contenute nella relazione di cui all'Art. 2,
unitamente al preventivo di spesa.
    2.  Il comune invia alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1,
nell'anno precedente.