Art. 4. Interventi di recupero e valorizzazione 1. I proprietari dei locali storici o i gestori presentano al comune proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'Art. 2, unitamente al preventivo di spesa. 2. Il comune invia alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1, nell'anno precedente.