Art. 4.
   Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti
    1.  In  conformita'  al regolamento, i comuni approvano, entro un
anno  dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento medesimo, il
Piano  comunale  di  settore per la localizzazione degli impianti, di
seguito denominato piano.
    2. Il piano:
      a) persegue   l'uso   razionale   del   territorio,  la  tutela
dell'ambiente,   del   paesaggio  e  dei  beni  naturali,  in  quanto
costituiscono   risorse  non  rinnovabili  e  patrimonio  dell'intera
comunita' regionale;
      b) e'   predisposto   tenuto   conto   sia   delle   necessita'
dell'amministrazione  comunale  che dei programmi dei gestori di rete
per la telefonia mobile;
      c) definisce,  di  preferenza sulla base di protocolli d'intesa
con  i  gestori  medesimi,  la  localizzazione  delle  strutture  per
l'installazione  di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio
e le loro eventuali modifiche;
      d) assicura  il  rispetto dei limiti di esposizione, dei valori
di  attenzione  e degli obiettivi di qualita' per la protezione della
popolazione   dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici  generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003  (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e  degli  obiettivi  di  qualita' per la protezione della popolazione
dall'esposizione  a  campi  elettrici,  magnetici ed elettromagnetici
generati  a  frequenze  comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 agosto 2003, n.
199.
    3.  La  procedura  di  approvazione del piano, in deroga a quanto
contenuto  negli  articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre
1991,   n.   52   (Norme   regionali  in  materia  di  pianificazione
territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel
modo seguente:
      a) il piano e' adottato dal consiglio comunale;
      b) la  deliberazione  di  adozione,  divenuta  esecutiva, con i
relativi elaborati e' depositata presso la segreteria comunale per la
durata   di  trenta  giorni  consecutivi,  affinche'  chiunque  possa
prendere  visione  di  tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato
tempestivo  avviso  nel  Bollettino  ufficiale della Regione, nonche'
mediante  pubblicazione  all'Albo  comunale e inserzione su almeno un
quotidiano   locale.  Nei  comuni  con  meno  di  diecimila  abitanti
quest'ultima    forma   di   pubblicita'   puo'   essere   sostituita
dall'affissione  di  manifesti; copia del piano viene contestualmente
inviata ai comuni contermini;
      c) entro  il  periodo  di deposito, chiunque puo' presentare al
comune osservazioni e opposizioni al piano;
      d) il  piano  che  interessi  beni  culturali di cui al decreto
legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio,  ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
e'  sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero
per  i  beni e le attivita' culturali; tale parere, da assumere entro
novanta  giorni  dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente
alle previsioni riguardanti i beni culturali;
      e) decorsi  i  termini di cui alle lettere b) e d) il consiglio
comunale  si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni
presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e
approva    il   Piano   introducendovi   le   modifiche   conseguenti
all'accoglimento,  anche  parziale, delle osservazioni e opposizioni,
nonche'  delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla
lettera d);
      f) la   deliberazione   di  approvazione  del  Piano,  divenuta
esecutiva,  e'  pubblicata  all'albo  comunale  per  quindici  giorni
consecutivi  e  ne  e'  dato  avviso  nel  Bollettino ufficiale della
Regione;   copia  del  piano  e'  inviata  alla  struttura  regionale
competente.
    4. Il Piano ha durata indeterminata ed e' aggiornato, qualora sia
necessario  individuare  nuove o diverse localizzazioni, di norma con
cadenza annuale.
    5.  E'  facolta' delle amministrazioni comunali redigere il Piano
in forma associata.