Art. 4. Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti 1. In conformita' al regolamento, i comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato piano. 2. Il piano: a) persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunita' regionale; b) e' predisposto tenuto conto sia delle necessita' dell'amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile; c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche; d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199. 3. La procedura di approvazione del piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente: a) il piano e' adottato dal consiglio comunale; b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati e' depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinche' chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, nonche' mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del piano viene contestualmente inviata ai comuni contermini; c) entro il periodo di deposito, chiunque puo' presentare al comune osservazioni e opposizioni al piano; d) il piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali; e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonche' delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d); f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, e' pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne e' dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione; copia del piano e' inviata alla struttura regionale competente. 4. Il Piano ha durata indeterminata ed e' aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale. 5. E' facolta' delle amministrazioni comunali redigere il Piano in forma associata.