Art. 4. Componenti del CRAM Il CRAM e' composto da: a) il componente la giunta preposto all'emigrazione; b) tre consiglieri regionali, nominati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno; c) trenta emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle associazioni di ciascun Paese, iscritte all'albo regionale delle Associazioni di cui al successivo Art. 14, d'intesa fra loro; d) sette rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie; e) quattro rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione; f) un rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI); g) un rappresentante delle province abruzzesi indicato dall'Unione province abruzzesi (U.P.A.); h) un rappresentante delle comunita' montane abruzzesi indicato dalla delegazione regionale dell'Unione comuni ed enti montani (UNCEM); i) un rappresentante delle associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse; l) quattro rappresentanti dei sindacati abruzzesi. I rappresentanti di cui al punto c) sono cosi' distribuiti: tre per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni; due per l'Africa; uno per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni. Le federazioni e confederazioni devono far partecipare alla designazione anche le Associazioni non facenti parte delle stesse purche' iscritte all'albo regionale. Tale partecipazione deve risultare agli atti. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno diritto a tre rappresentanti, devono designarne almeno uno di eta' inferiore a 40 anni. Non sono ammesse surroghe. Le funzioni di segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio emigrazione, o del Servizio di cui e' parte, appartenente almeno alla qualifica «D».