Art. 4.
               Iniziativa referendaria degli elettori
    1.  Ai  fini  della presentazione dell'iniziativa referendaria da
parte  degli  elettori  e  fatto  salvo  quanto previsto dall'Art. 6,
valgono,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni previste, per il
referendum  abrogativo, dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44
(norme  di  attuazione dello statuto sull'iniziativa e sui referendum
popolari).