Art. 4. 1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente. 2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. 3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente. 4. Le imprese gia' iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. 5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'Art. 6 del presente regolamento. 6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione regionale della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.