Art. 4.
    1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
    2.  Ogni  impresa  ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni
tutte  le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura
che  siano  rilevanti  ai fini del mantenimento o della modificazione
dell'iscrizione.
    3.  Dopo  la  prima  formazione  dell'albo,  le  nuove iscrizioni
decorrono  in  sede  di  aggiornamento  dell'albo dall'inizio di ogni
anno.  A tal  fine  le  domande  di  nuova  iscrizione  devono essere
presentate  dagli  interessati  entro  il 31 ottobre di ogni anno. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
    4. Le imprese gia' iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b)
dell'Art.  2,  diversamente  da  quelle  di  cui  alla lettera c) del
medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a
confermare  il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto
l'iscrizione.
    5.  Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo
degli  iscritti  nei  cui  confronti  si  verifichi una delle ipotesi
previste dall'Art. 6 del presente regolamento.
    6.   Alla   prima  formazione  dell'albo  in  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente regolamento, consegue l'onere, da
parte dell'Amministrazione regionale della pubblicazione del medesimo
albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.