Art. 4.
                         Cause di decadenza
    1.   La   perdita  delle  condizioni  di  eleggibilita'  previste
dall'Art.  1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di presidente
e di componente della giunta, nonche' di consigliere regionale.
    2.  Comportano  altresi'  decadenza  dalle  cariche di presidente
della  giunta  e di consigliere regionale le cause di ineleggibilita'
previste  dall'Art.  2, allorche' sopravvengano alle elezioni, sempre
che  l'ufficio,  la  carica,  l'impiego  e  la  funzione  siano stati
accertati.
    3.  Le  cause  di  incompatibilita' previste dall'Art. 3, sia che
esistano  al  momento  della  elezione sia che sopravvengano ad essa,
comportano  decadenza  dalle  cariche  di  presidente e di componente
della  giunta, nonche' di consigliere regionale, se l'interessato non
esercita l'opzione prevista dal comma 4.
    4.  Quando  per  un consigliere regionale sussista o si verifichi
qualcuna  delle  incompatibilita'  stabilite dalla presente legge, il
consiglio,  nei  modi previsti dal regolamento interno, provvede alla
contestazione;   il   consigliere   ha  dieci  giorni  di  tempo  per
rispondere;  nei  dieci  giorni  successivi  il  consiglio  regionale
delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga  sussistente  la causa di
incompatibilita', chiede al consigliere di optare entro cinque giorni
tra   il  mandato  consiliare  e  la  carica  ricoperta.  Qualora  il
consigliere  non  vi  provveda, il consiglio lo dichiara decaduto con
deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.
    5.  Le deliberazioni di cui al presente sono adottate d'ufficio o
su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.
                             Art. 4-bis.
                           Rimozione cause
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  le cause di cui al comma 2
dell'Art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.