Art. 4. Cause di decadenza 1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dall'Art. 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di presidente e di componente della giunta, nonche' di consigliere regionale. 2. Comportano altresi' decadenza dalle cariche di presidente della giunta e di consigliere regionale le cause di ineleggibilita' previste dall'Art. 2, allorche' sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accertati. 3. Le cause di incompatibilita' previste dall'Art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di presidente e di componente della giunta, nonche' di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4. 4. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilita' stabilite dalla presente legge, il consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il consigliere non vi provveda, il consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni. 5. Le deliberazioni di cui al presente sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione. Art. 4-bis. Rimozione cause 1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'Art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.