Art. 4.
        Domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
    1.  La  domanda  del  titolo abilitativo edilizio in sanatoria e'
presentata,   a   pena  di  decadenza,  entro  il  10 dicembre  2004,
utilizzando  il  modello  di  cui  all'allegato  1  all'Art.  32  del
decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche.
    2.   La  domanda,  cosi'  come  ogni  successiva  integrazione  o
comunicazione,   puo'   essere   presentata  direttamente  al  comune
competente,  o  inviata,  nei  comuni  che  lo  consentano,  per  via
telematica  ovvero  inviata con raccomandata; in quest'ultimo caso si
considera presentata il giorno della consegna al servizio postale.
    3. La domanda va corredata con la seguente documentazione:
        a) attestazione      del     pagamento     dell'anticipazione
dell'oblazione  e  degli oneri concessori al sensi dell'Art. 7, comma
2;
      b) dichiarazione  del  richiedente, resa ai sensi dell'Art. 47,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa), dalla
quale  risulti la descrizione delle opere per le quali si richiede il
titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria  e  lo  stato dei lavori
relativo, con allegata documentazione fotografica;
      c) perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione  attestante  l'idoneita'  statica  delle  opere eseguite,
qualora  l'opera  per cui si richiede il titolo in sanatoria presenti
un volume complessivo superiore ai 300 metri cubi, ovvero costituisca
un  edificio  autonomo  di  volume  complessivo eccedente i 120 metri
cubi;
      d) certificato  di  residenza  e dichiarazione del richiedente,
resa ai sensi dell'Art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   445/2000,  comprovante  che  si  tratta  di  unita'
immobiliare  adibita,  alla  data  del 31 marzo 2003, a prima casa di
abitazione  nei  comune  di residenza e che il richiedente stesso non
risulti  proprietario  di  altro  immobile  ad  uso  residenziale nel
territorio  del  comune  stesso, nel caso di cui all'Art. 2, comma 1,
lettera b), numero 1);
      e) atto  d'obbligo,  da  trascriversi  a  cura del richiedente,
previo  assenso  del proprietario dell'immobile, dal quale risulti la
destinazione  d'uso, per un periodo di quindici anni dalla data della
domanda  del  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria, a centro che
persegue,  senza  scopo  di  lucro, finalita' sociali di assistenza e
cura  a  persone  disagiate,  nel  caso  di  cui all'Art. 2, comma 1,
lettera c).