Art. 4.
    Procedimento per il rilascio e per la modifica del nullaosta
    1.   Il  direttore  generale  dell'azienda  U.S.L.,  provvede  al
rilascio  o  al  diniego  del  nullaosta  nonche'  alla  modifica del
nullaosta  stesso,  sentito  il  parere  della  commissione, e ne da'
comunicazione  all'interessato  entro  novanta giorni dal ricevimento
della  domanda,  fatto  salvo quanto previsto al comma 2 del presente
articolo e all'Art. 7, comma 1.
    2.  Ai  fini di cui al comma 1, la commissione esprime il proprio
parere  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta e puo' disporre nel
corso dell'istruttoria eventuali sopralluoghi presso le installazioni
dei   richiedenti   il  nullaosta.  Qualora  la  commissione  per  la
radioprotezione   ritenga   necessario,   in   casi   di  particolare
complessita',  acquisire  ulteriori  documenti o elementi conoscitivi
per  l'espressione  del  proprio  parere,  i termini di sessanta e di
novanta   giorni,   previsti  rispettivamente  per  il  rilascio  del
nullaosta  e  per  l'espressione  del parere, sono interrotti per una
sola  volta.  In tali casi il parere deve essere reso definitivamente
entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  dei  documenti  o  elementi
richiesti  e il provvedimento e' rilasciato entro trenta giorni dalla
data di espressione del parere.