Art. 4. Procedimento per il rilascio e per la modifica del nullaosta 1. Il direttore generale dell'azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego del nullaosta nonche' alla modifica del nullaosta stesso, sentito il parere della commissione, e ne da' comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo e all'Art. 7, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, la commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta e puo' disporre nel corso dell'istruttoria eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nullaosta. Qualora la commissione per la radioprotezione ritenga necessario, in casi di particolare complessita', acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del proprio parere, i termini di sessanta e di novanta giorni, previsti rispettivamente per il rilascio del nullaosta e per l'espressione del parere, sono interrotti per una sola volta. In tali casi il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti o elementi richiesti e il provvedimento e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di espressione del parere.