Art. 4.
                        Qualita' dei servizi
    1.  La  giunta  regionale,  entro  novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,   stabilisce   con  apposito  provvedimento  i  requisiti
qualitativi  dei  servizi  erogati  da strutture pubbliche e private.
Tali   requisiti  qualitativi  sono  definiti  con  riferimento  alle
prestazioni  e  ai  processi  di erogazione dei servizi e per singola
tipologia  di  servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle
decentrate.  Il provvedimento stabilisce altresi' le procedure per la
certificazione di qualita' adottando i parametri definiti dall'Unione
europea.
    2. Le universita', le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori
per  mediatori  linguistici  possono riservare ai propri iscritti o a
coloro  che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui
hanno  la  proprieta' o la disponibilita', secondo modalita' previste
nelle convenzioni di cui all'Art. 9.