Art. 4.
                      Soggetti con disabilita'

    1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto
all'integrazione  nel sistema scolastico e formativo, all'educazione,
all'istruzione  e  alla  formazione  professionale  di  soggetti  con
disabilita'  e  di  persone che a causa di deficit fisici, psichici o
sensoriali   trovano   ostacoli   al  proprio  percorso  educativo  e
formativo.
    2.  Gli  interventi  sono  attuati  dagli enti locali all'interno
della  rete  realizzata  con  i piani di zona approvati in attuazione
della  legge n. 328/2000, e sono realizzati in raccordo con i servizi
scolastici,    formativi   e   pedagogici,   con   quelli   sanitari,
socio-assistenziali,  culturali,  ricreativi  e  sportivi e con altre
attivita' gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
    3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge
5 febbraio  1992  n,  104,  sono  garantiti dagli enti titolari della
relativa competenza;
      a) gli   interventi   diretti  ad  assicurare  l'accesso  e  la
frequenza  al  sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura
di   servizi   di   trasporto  speciale,  di  materiale  didattico  e
strumentale,  nonche' di personale aggiuntive provvisto dei requisiti
di  legge  e  destinato  a  favorire  e  sviluppare  l'autonomia e la
capacita' di comunicazione;
      b) la  certificazione  e  la  definizione  del  piano educativo
individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche
mediante  le  attivita'  di  consulenza  e  di supporto richieste dal
personale     docente,    formativo,    educativo,    pedagogico    e
socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.