Art. 4. Modalita' di liquidazione 1. Alla liquidazione della spesa di cui all'Art. 3, comma 1, provvede, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, con le seguenti modalita': a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 novembre; b) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo. 2. La liquidazione e' subordinata alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.