Art. 4. Il Sistema provinciale dell'innovazione 1. La Provincia promuove l'innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell'innovazione, della ricerca applicata e dello sviluppo, 2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale dell'innovazione: a) le imprese, singole o associate; b) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale; c) i centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base a criteri da definire con regolamento di esecuzione; d) la societa' Techno Innovation South Tyrol (TIS), i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa; e) gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.