Art. 4. Rimborso spese 1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute in attuazione delle funzioni delegate di cui all'Art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).