Art. 4.
                           Rimborso spese
    1.  Alla  liquidazione  ed  al  rimborso delle spese sostenute in
attuazione delle funzioni delegate di cui all'Art. 2, si provvede con
decreto  del  dirigente competente per materia, ai sensi dell'Art. 14
della  legge  regionale  n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio
1996,  n.  16  (ordinamento  della  struttura  organizzativa  e della
dirigenza della giunta regionale).