Art. 4. Disposizioni procedurali 1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, puo' relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi. 2. La Commissione trasmette al presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'Art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza. 3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere puo' presentare al presidente del consiglio emendamenti, sui quali la commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni. 4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sotto iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea.