Art. 4.
                      Disposizioni procedurali

    1.  La  Commissione,  su  questioni  di particolare rilievo, puo'
relazionare   al  Consiglio  regionale  per  trarne  orientamenti  ed
indirizzi.
    2. La Commissione trasmette al presidente del Consiglio regionale
le  proposte  di  cui  all'Art.  1,  comma 2,  corredate di relazione
illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.
    3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun
consigliere  puo' presentare al presidente del consiglio emendamenti,
sui quali la commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
    4.   Terminato   l'esame   degli   emendamenti   da  parte  della
Commissione,   le  proposte  sotto  iscritte  all'ordine  del  giorno
dell'assemblea.