Art. 4.
                   Categorie di spesa ammissibili
    1. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:
      a) spese  sanitarie  non coperte dal servizio sanitario e spese
assistenziali sostenute dal richiedente e dal suo nucleo familiare;
      b) spese  legali  conseguenti  a  domande  di  separazione  dei
coniugi o di scioglimento del matrimonio;
      c) spese  funerarie  a  seguito  della morte di un congiunto di
primo grado;
      d) spese relative all'alloggio;
      e) spese scolastiche per l'iscrizione e la frequenza di figli a
scuole   secondarie  di  secondo  grado,  a  istituti  di  formazione
professionale  e  a corsi di riqualificazione professionale o a corsi
universitari;
      f) completamento  di versamenti per contributi volontari a fini
pensionistici;
      g) spese relative ai concepiti e ai neonati.
    2.  La  domanda  per  la  concessione  del  prestito  puo' essere
presentata  per  spese non ancora effettuate oppure sostenute entro i
sei mesi antecedenti la data di presentazione.