Art. 4. Categorie di spesa ammissibili 1. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti: a) spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario e spese assistenziali sostenute dal richiedente e dal suo nucleo familiare; b) spese legali conseguenti a domande di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio; c) spese funerarie a seguito della morte di un congiunto di primo grado; d) spese relative all'alloggio; e) spese scolastiche per l'iscrizione e la frequenza di figli a scuole secondarie di secondo grado, a istituti di formazione professionale e a corsi di riqualificazione professionale o a corsi universitari; f) completamento di versamenti per contributi volontari a fini pensionistici; g) spese relative ai concepiti e ai neonati. 2. La domanda per la concessione del prestito puo' essere presentata per spese non ancora effettuate oppure sostenute entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione.