Art. 4. Finalita' dei contributi 1. Sulla base della valutazione del piano di recupero e nel rispetto delle finalita' pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2006 la Regione: a) assegna un contributo per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprieta', ai sensi dell'Art. 2, comma 2; b) assegna un contributo per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento gratuito ai sensi dell'Art. 3, con esclusione dei costi di gestione.