Art. 4. Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/2002 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituita dalla seguente: "a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo del comandante e del vicecomandante, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali; ". 2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: "3. Le modalita' di' reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale".