Art. 4.
                      Competenze della Regione

    1. La Regione:
      a) istituisce l'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7;
      b) individua, sentiti i comuni, le modalita' di organizzazione,
funzionamento  e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a)
e   provvede   all'allestimento   di   un   sistema  informatico  del
dipartimento di prevenzione veterinario dell'Azienda sanitaria locale
(ASL);
      c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e
per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell'Art. 3,
comma 2, della legge n. 281/1991;
      d) redige  il  piano  regionale di cui all'Art. 16, comma 1, in
collaborazione con la Consulta regionale di cui all'Art. 16, comma 6;
      e) promuove    un    protocollo   d'intesa   con   le   aziende
farmaceutiche,   per   la  concessione  alle  strutture  di  ricovero
pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto
di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve
le  norme  di  legge  riguardanti  la  prescrizione,  la detenzione e
l'utilizzo del farmaco veterinario;
      f) costituisce  la  Consulta  regionale  di  cui  all'Art.  16,
comma 6.
    2. Con regolamento d'attuazione, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono:
      a) i  requisiti  strutturali  e  le modalita' di gestione delle
strutture  di  ricovero  sanitario  degli  animali di affezione e dei
rifugi per animali;
      b) i  requisiti  strutturali  e  le modalita' di gestione delle
strutture   private   deputate   al   ricovero,   al   pensionamento,
all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;
      c) le   procedure   per   il  rilascio  dell'autorizzazione  al
funzionamento,  da  parte  del  sindaco,  delle strutture di cui alle
lettere a) e b);
      d) le  procedure  per l'affidamento e la cessione degli animali
ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a);
      e) l'obbligo  a chiunque gestisce strutture pubbliche o private
per  il  ricovero  di  animali,  anche per periodi di tempo limitato,
oppure  esercita l'attivita' di commercio o di allevamento, di tenere
apposito   registro   vidimato   dal   dipartimento   di  prevenzione
veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di
identificare  l'animale,  nonche' di risalire alla sua provenienza ed
alla sua eventuale destinazione finale.
    3.  La  Regione  provvede  agli  indennizzi  di  cui all'Art. 18,
comma 1, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti ed accertate dall'ASL competente per territorio.