Art. 4. Competenze della Regione 1. La Regione: a) istituisce l'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7; b) individua, sentiti i comuni, le modalita' di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a) e provvede all'allestimento di un sistema informatico del dipartimento di prevenzione veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL); c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge n. 281/1991; d) redige il piano regionale di cui all'Art. 16, comma 1, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'Art. 16, comma 6; e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario; f) costituisce la Consulta regionale di cui all'Art. 16, comma 6. 2. Con regolamento d'attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono: a) i requisiti strutturali e le modalita' di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali; b) i requisiti strutturali e le modalita' di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione; c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b); d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a); e) l'obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attivita' di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonche' di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale. 3. La Regione provvede agli indennizzi di cui all'Art. 18, comma 1, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti ed accertate dall'ASL competente per territorio.