Art. 4.
                      Dispersione delle ceneri

    1.  La  dispersione  delle ceneri e' consentita esclusivamente su
espressa  manifestazione  di  volonta'  del  defunto  risultante  dal
testamento o altra dichiarazione scritta.
    2.  L'autorizzazione  alla dispersione delle ceneri e' rilasciata
dal comune ove e' avvenuto il decesso.
    3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune diverso da
quello dove e' avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al
comma  2  occorre  il nullaosta del comune in cui viene effettuata la
dispersione.
    4.  La  dispersione  delle ceneri puo' essere effettuata da parte
dei  soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, o da un differente soggetto
espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
    5.  La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della
volonta'  del  defunto,  unicamente  in  aree  a  cio'  appositamente
destinate  all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la
dispersione  in  aree  private  deve  avvenire  all'aperto  e  con il
consenso  dei proprietari e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi  fine  di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi
e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
    6. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri
abitati,  come  definiti  dall'Art.  3,  comma  1, n. 8), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
    7.  In  mancanza  di  manifesta  scelta  del defunto del luogo di
dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo e' scelto dal coniuge o
dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76
e  77 del codice civile o, nel caso di concorso di piu' parenti dello
stesso  grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale
indicazione,  trascorsi  novanta  giorni  dalla cremazione, il comune
autorizza  la  dispersione  delle  ceneri  nel  cinerario  comune del
cimitero del comune di residenza del defunto.
    8.  Le  ceneri  gia'  custodite  nei loculi cinerari alla data di
entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta
salva  l'espressa  manifestazione  di volonta' del defunto risultante
dal  testamento  o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo
le modalita' previste dal presente articolo.