Art. 4. Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri e' consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volonta' del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta. 2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e' rilasciata dal comune ove e' avvenuto il decesso. 3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune diverso da quello dove e' avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del comune in cui viene effettuata la dispersione. 4. La dispersione delle ceneri puo' essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto. 5. La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. 6. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'Art. 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). 7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo e' scelto dal coniuge o dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del comune di residenza del defunto. 8. Le ceneri gia' custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volonta' del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalita' previste dal presente articolo.