Art. 4.

Inserimento  dell'art.  30-quinqiues nel decreto del Presidente della
         Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



   1.  Dopo  l'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. e' inserito il seguente:
   «Art.  30-quinquies  (Messa  a  disposizione  degli  utenti di una
polizza   assicurativa).  -  1.  In  relazione  all'obbligo  previsto
dall'art.  40,  comma 1-ter, della LP il titolare dell'autorizzazione
all'esercizio della pista mette a disposizione degli utenti, presso i
punti vendita dei titoli di transito, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile per danni provocati alle persone o a cose.
   2.  La  polizza  deve  indicare  il  nominativo della compagnia di
assicurazione,  l'eventuale  societa' di distribuzione e gestione dei
sinistri, nonche' il relativo costo di acquisto.
   3.  Il  titolare  dell'autorizzazione all'esercizio delle piste e'
tenuto  a  fornire  le necessarie informazioni in ordine all'acquisto
della  polizza  assicurativa con avvisi al pubblico presso i punti di
vendita  dei  titoli  di  transito e presso le principali stazioni di
valle degli impianti.
   4.  Il  titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione il
testo   integrale   della   polizza  con  le  condizioni  generali  e
particolari  del contratto per consentirne agli utenti interessati la
visione.  Il  titolare  medesimo  deve  inviare copia del testo della
polizza al servizio provinciale competente in materia di turismo.
   5.  I  massimali  minimi  della polizza assicurativa sono definiti
dall'allegato K del presente regolamento.».