Art. 4. Contrazione mutui - Perenzione amministrativa 1. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa, e' aumentata dell'importo di 531.347.978,59 euro mentre e' autorizzata la contrazione di un mutuo di 2.094.680.599,67 euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi. 2. Attesa la disposizione contenuta nell'art. 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), e' fatta salva la facolta' con la legge regionale di approvazione del bilancio 2008 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o piu' mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 28/2006, come modificato dalla presente legge. 3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2008 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2005 e non pagati negli anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31 dicembre 2007 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche. 4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'art. 37 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche. 5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle leggi vigenti, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 e' condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori. 6. La direzione regionale bilancio e tributi e' autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto. 7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.