Art. 4. Riconoscimento delle attivita' di cui all'allegato A, lista I 1. Per le attivita' elencate nell'allegato A, lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'art. 3, comma 1, quello prestato per un periodo pari a: a) sei anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda; b) tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente; c) quattro anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la per- sona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente; d) tre anni consecutivi di lavoro autonomo, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione in forma di lavoro subordinato per almeno cinque anni; e) cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente. 2. La lettera e) del comma 1 non si applica all'attivita' di parrucchiere.