Art. 4. Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese 1. La Regione favorisce l'accesso degli operatori economici liguri ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, mediante una maggiore ed organica diffusione degli stessi sul territorio, attraverso lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del Sistema delle imprese della Liguria costituito, mediante protocollo operativo siglato in data 11 ottobre 2004, tra Regione, Ministero delle Attivita' Produttive I.C.E. Istituto Commercio Estero, SACE S.p.A., SIMEST S.p.A., Liguria International e il sistema camerale ligure ai sensi dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, (disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59). 2. Lo Sportello costituisce un'unita' di decentramento operativo, articolato in una struttura centrale, ubicata a Genova presso Liguria International, e in una rete di strutture collocate presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia. Allo Sportello possono collegarsi, mediante specifici accordi, le associazioni di categoria liguri, gli enti fieristici e altri organismi eventualmente interessati.