Art. 4.
   Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese

   1. La Regione favorisce l'accesso degli operatori economici liguri
ai  servizi  promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti
regionali,  nazionali,  comunitari  ed  internazionali,  mediante una
maggiore   ed   organica  diffusione  degli  stessi  sul  territorio,
attraverso  lo  Sportello  Regionale per l'Internazionalizzazione del
Sistema  delle  imprese della Liguria costituito, mediante protocollo
operativo  siglato  in  data 11  ottobre 2004, tra Regione, Ministero
delle  Attivita'  Produttive  I.C.E.  Istituto Commercio Estero, SACE
S.p.A.,  SIMEST  S.p.A.,  Liguria International e il sistema camerale
ligure  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 3 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  143,  (disposizioni  in  materia  di  commercio con
l'estero,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997 n. 59).
   2.  Lo Sportello costituisce un'unita' di decentramento operativo,
articolato in una struttura centrale, ubicata a Genova presso Liguria
International,  e in una rete di strutture collocate presso le Camere
di   Commercio   di   ciascuna   provincia.  Allo  Sportello  possono
collegarsi,  mediante specifici accordi, le associazioni di categoria
liguri,   gli   enti   fieristici  e  altri  organismi  eventualmente
interessati.