Art. 4.
           Affidamento a soggetti privati tramite concorso

   1.  I  servizi  pubblici  di  rilevanza  economica  possono essere
affidati   ad  imprese  private  idonee  da  individuarsi  attraverso
l'espletamento  di  procedure  competitive  di evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea.