Art. 4. Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati 1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono: a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantititi dall'ordinamento; b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori di eta', alle donne e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale; c) nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficolta', che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento); d) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attivita' amministrative. 2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).