Art. 4.
             Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati

   1.  La  Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e
aiuto  alle  vittime  dei  reati,  gli  enti locali ed i consorzi dei
servizi  sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di
servizi che consistono:
   a)   nell'informazione   sugli  strumenti  di  tutela  garantititi
dall'ordinamento;
   b)  nell'assistenza  psicologica,  cura  e aiuto alle vittime, con
particolare   riferimento   alle   persone   anziane,   ai   soggetti
diversamente  abili,  ai minori di eta', alle donne e alle vittime di
violenze  e  reati  gravi,  di violenze e reati di tipo sessuale e di
discriminazione razziale;
   c)  nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente
dal  loro  stato  civile  o  dalla  loro  cittadinanza, che vivono in
situazioni  di  disagio  o  difficolta',  che  subiscono  violenza  o
minaccia  di  violenza,  in  tutte  le  sue  forme, fuori o dentro la
famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e
dei  minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale
previsti  dalla  legge  regionale  8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento);
   d)  nell'assistenza  all'accesso ai servizi sociali e territoriali
necessari  per  ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo
svolgimento delle connesse attivita' amministrative.
   2.  Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati
sono promossi in coerenza con l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.
128  (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini).