Art. 4. Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport 1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa complessiva di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011: quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualita' dell'insegnamento; la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorita' per l'attuazione degli interventi (UPB S02.02.001); quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato tigli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004); quanto ad euro 10.000.000 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica, per favorie il diritto allo studio degli studenti disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, gia' previsto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.01.006); b) al fine di tendere efficace il diritto allo studio dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi piu' alti degli studi nell'anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 e, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 15.000.000, da investire per la crescita del capitale umano in quanto risorsa fondamentale per uno sviluppo duraturo e sostenibile e prioritariamente per superare le carenze delle competenze in materie tecnico-scientifiche mediante la concessione di «assegni di merito»; tali assegni, di importo annuo per tutta la durata del corso di studi sino ad euro 6.000, sono erogati a favore di studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle facolta' aventi sede nel territorio nazionale; il relativo programma di intervento e' approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione, sentita sui criteri la competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro quindici giorni; il programma deve tener conto, nell'individuazione dei criteri e delle modalita' di erogazione, tra l'altro, dello status dello studente di «in sede» o «fuori sede», delle condizioni reddituali, della votazione conseguita nel diploma di scuola media superiore o della votazione media degli esami e della regolarita' del percorso di studi (UPB S02.02.009); c) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, e' determinata, per l'anno 2008, in euro 6.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede, verificate le effettive esigenze, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione, in modo da assicurare la prosecuzione ed il completamento dei corsi gia' avviati; entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previa convocazione di una conferenza di servizi, sottoscrive un'intesa con le universita' di Cagliari e Sassari diretta alla razionalizzazione dell'offerta formativa del sistema universitario della Sardegna, ivi compreso quello dei corsi decentrati; parimenti proseguono e sono portati a compimento i corsi avviati presso la sede suburbana di Alghero, i cui costi gravano sul fondo per l'ateneo di Sassari (UPB S02.01.009); d) la concessione di un contributo, valutato in euro 15.000 annui, a favore dell'associazione Elsa di Cagliari per il potenziamento delle attivita' presso le Universita' della Regione (UPB S02.01.009); e) la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 6.000.000 per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per potenziare l'internazionalizzazione delle Universita' della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e «visiting professor»; il relativo programma e' approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009); tutti gli interventi devono fare preciso riferimento ai requisiti di qualita' del MURST e devono essere inseriti nel quadro del processo di riforma europeo; f) la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la promozione di occasioni di rientro nell'isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all'estero (UPB S02.01.009); g) l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 4 del 2006, e dall'art. 27, comma 2, lettera s), della legge regionale n. 2 de1 2007, per il potenziamento delle strutture residenziali degli ERSU di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.012); nella lettera c) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 4 del 2006 le parole «, per un importo sino a euro 8.000.000» sono soppresse; h) la spesa di euro 5.000.000, nell'anno 2008, per la prosecuzione del programma «Sardegna speaks english» finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.0l.014); i) la spesa di euro 400.000, nell'anno 2008, per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (UPB S02.0l.013); l) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004); m) la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per interventi urgenti di edilizia scolastica il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti autorita' (UPB S02.01.005). 2. Al fine di adeguare il cofinanziamento regionale alle somme assegnate dallo Stato con decreto ministeriale 16 luglio 2007, destinate al finanziamento delle annualita' 2008 e 2009 del piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale previsti ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, sono rideterminati in euro 3.848.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S02.01.005). 3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007, e' rideterminata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in euro 6.000.000; i relativi contributi per il «fitto casa» sono erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente (UPB S02.01.009). 4. Le disposizioni sulle modalita' di rendicontazione dei finanziamenti regionali sul diritto allo studio, di cui all'art. 25, comma 19, della legge regionale n. 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), sono estese anche agli interventi in materia di formazione universitaria in favore dei consorzi e associazioni universitarie, nonche' di tutti gli istituti e organismi di livello universitario che rilascino titoli aventi valore legale, riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 5. Per l'anno 2008 i finanziamenti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 15 ottobre 1997, n. 26 (promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'insegnamento della lingua sarda (UPB S03.02.001). 6. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003 (cap. SC03.0270, SC03.0277, SC03.0278); nella misura del 20 per cento, e' destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 3 luglio 1998, n. 22 (interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicita' istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953), da realizzarsi nell'anno successivo. 7. Le attivita' finanziate ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20 settembre 2006 n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), possono essere realizzate nell'anno successivo a quello del relativo stanziamento nel bilancio (UPB S03.02.005). 8. Le attivita' finanziate nell'anno 2007 ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere r), s) e u) della legge regionale n. 14 del 2006, possono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008 (UPB S03.02.005). 9. Nell'art. 20 della legge regionale n. 14 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «delle attivita» sono aggiunte «e del funzionamento»; b) al comma 4 le parole «entro quindici mesi» sono sostituite da «venti mesi»; c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. A favore degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di cui al comma 1, beneficiari dei contributi, puo' essere disposta, su presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, di importo corrispondente, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria nella misura massima dell'80 per cento del contributo concesso.». 10. Nelle more dell'approvazione del piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2007. 11. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2006, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14 del 2006, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa valutata in euro 1.000.000 (UPB S03.01.006). 12. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), e' sostituito dal seguente: «1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'art. 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni, anche in modo non esclusivo e continuativo, di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro il 30 giugno 2008 presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione di diritto nei registri di cui all'art. 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno seicento ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea nel settore ambientale. I requisiti per l'iscrizione di diritto devono essere posseduti al 20 giugno 2007.». 13. Alla fine del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 2005, e' aggiunto il seguente periodo: «I consorzi turistici costituiti tra comuni, gia' esistenti alla data della presente legge e dotati di proprio patrimonio, considerate le peculiari finalita' istitutive, in deroga alle disposizioni di cui sopra, sono destinatari dei trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni anche qualora esercitino in forma associata il solo servizio turistico-culturale.». 14. All' art. 1 della legge regionale n. 21 giugno 1950, n. 17 (erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive), dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Tra le spese oggetto del contributo di cui al comma 1 sono comprese anche quelle relative alla accensione di polizze fideiussorie bancarie. 15. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 26 del 1997, sono soppresse le parole «da usufruire nelle universita' sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.». 16. Nella legge regionale n. 20 settembre 2006, n. 15 (norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 2 dell'art. 2 sono soppresse le parole «come socio di maggioranza»; b) dopo il comma 8 dell'art. 22 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Ai componenti esterni della consulta sono riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987. n. 27.». 17. Al fine di favorire la continuita' dell'attivita' delle scuole civiche di musica le province, nell'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, destinano complessivamente al funzionamento delle scuole civiche di musica non meno di euro 1.500.000 annui a valere sulle risorse ad esse trasferite per effetto del fondo unico previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007, come modificato dalla presente legge. A tal fine, nel programma di cui alla stessa lettera e) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 9 del 2006, sono indicate le quote minime che ciascuna provincia deve garantire e, in sede di prima applicazione, gli enti locali destinatari delle risorse, i quali sono tenuti a utilizzarli per le finalita' di cui alla legge regionale n. 15 ottobre 1997, n. 28 (interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), a favore delle scuole civiche di musica attive da almeno un triennio.». 18. E' autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 250.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della societa' IGEA per la realizzazione di un archivio storico del settore minerario, unificato col comune di Iglesias (UPB S03.01.005). 19. E' autorizzata la spesa di euro 50.000, nell'anno 2008, per la predisposizione di un programma di interventi, attivita' e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 60° anniversario dell'emanazione dello statuto speciale per la Sardegna; il programma e' approvato con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006). 20. E' autorizzata, per l'anno 2008 la spesa di euro 30.000 per l'organizzazione della conferenza regionale dell'informazione (UPB S03.02.003). 21. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003, n. 326), si applicano anche per gli interventi di cui alla legge regionale n. 21 aprile 1955, n. 7 (provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), a partire dall'anno finanziario 2007. 22. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole «oneri espropriativi» sono aggiunte le seguenti: «e per l'acquisto». 23. Nella legge regionale n. 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche: a) nel comma 1 dell'art. 23 le parole «da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal piano triennale di cui all'art. 2.» sono soppresse; b) il comma 2 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: «2. I contributi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, sono erogati agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in un'unica soluzione, ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna societa' sportiva affiliata, regolarmente iscritta all'albo regionale di cui all'art. 9 della presente legge.»; c) nel comma 3 dell'art. 23, le parole «alla quale non si applicano i criteri e i parametri previsti dal comma 1.» sono soppresse; . d) il comma 4 dell'art. 23 e' soppresso; e) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: «I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in un unica soluzione ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna societa' sportiva affiliata, regolarmente iscritta all'albo regionale di cui all'art. 9 della presente legge.». 24. A favore delle attivita' sportive sono autorizzati i seguenti interventi: a) la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000 per l'anno 2008 e di euro 90.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali, di cui euro 120.000 nel 2008 per i campionati mondiali studenteschi di palla-volo (UPB S05.04.001); b) a valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 e' destinata alle societa' sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.02.00l); c) la concessione di un contributo di euro 120.000 per l'anno 2008, a favore del comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata «Jeux des Iles» (UPB S05.04.001); d) a valere sui fondi di cui all'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999, la concessione di un contributo di euro 100.000 per l'organizzazione della 31ª edizione dei campionati italiani assoluti di atletica leggera per atleti con disabilita' fisica e sensoriale, organizzati dal comitato italiano paralimpico (UPB S05.04.001); e) a valere sulle disponibilita' recate dall'UPB S05.04.00l una quota pari ad euro 150.000 e' destinata al campionato italiano delle regioni per la pallavolo giovanile patrocinata dalla federazione nazionale pallavolo; f) la concessione di un contributo di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della scuola regionale dello sport per l'alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001); g) a valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SC05.0856 (UPB S05.04.001) una quota non inferiore ad euro 50.000 e' destinata, per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive che promuovano la partecipazione ad attivita' sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale, da parte di residenti in Sardegna iscritti al comitato italiano paralimpico ed affetti da disabilita' intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare. 25. Gli stanziamenti disposti dall'art. 29, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 2 del 2007, sono conservati nel conto dei residui per essere impegnati entro il 31 dicembre 2008 (UPB S05.04.001). 26. Nella lettera e) dell'art. 80 della legge regionale n. 9 del 2006, il riferimento all'art. 11 e' sostituito da «11-bis». 27. E' autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 100.000 quale contributo per le spese della manifestazione di beatificazione di suor Nicoli a favore della Congregazione Figlie della carita' di San Vincenzo de Paoli di Cagliari (UPB S01.03.007). 28. A valere sulle disponibilita' recate dalla UPB S05.05.002 - cap. SC05.1068, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di euro 50.000 per il funzionamento del centro di cui alla lettera h) del comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003); a tal fine l'assessorato competente provvede ai necessari adempimenti nell'ambito del programma di cui alla legge regionale n. 15 gennaio 1991, n. 7 (l'emigrazione), e dei relativi stanziamenti.