Art. 4. Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane 1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, dall'art. 9, comma 1 lettera c) e dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane. 2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunita' montane, che non potranno essere superiori a nove, attraverso: a) l'accorpamento di Comunita' montane; b) lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di comuni, anche allargate ad altri Comuni; c) lo scioglimento della Comunita' montana e contestuale incorporazione in una Unione di comuni preesistente o nel nuovo circondario imolese; d) la fusione in un unico comune montano di comuni facenti parte della Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa. 3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta e' trasmessa a tutte le Comunita' montane ed ai comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009. 4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei comuni e delle Comunita' montane interessati e puo' contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purche' coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2. 5. Qualora i comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, disciplinate all'art. 6, la nuova unione di comuni, ovvero l'incorporazione in unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunita' montana puo' essere, in ogni caso, sciolta. 6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole. 7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali. 8. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunita' montane, i nuovi enti ed i comuni nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di accorpamento di piu' comunita' montane, la nuova Comunita' montana subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi decreti prevedono, altresi', il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001. 9. Al fine di favorire la trasformazione di Comunita' montane in Unioni di comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento delle Comunita' montane di cui all'art. 17 viene destinata alle Unioni derivanti da preesistenti Comunita' montane per finanziarne il funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del fondo ordinario corrente statale. 10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse regionali, anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di attenuare, per i comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo scioglimento delle Comunita' montane.