Art. 4.

     Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane



   1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio
associato  di  funzioni  comunali,  la  Regione,  in  deroga a quanto
disposto dall'art. 5, dall'art. 9, comma 1 lettera c) e dall'art. 10,
comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme  associative  e  altre disposizioni in materia di enti locali),
provvede,  in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e con le
procedure  indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli
ambiti    territoriali    delle   Comunita'   montane,   quali   enti
specificamente  preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al
presidio delle zone montane.
   2.   A  tal  fine  la  Regione  opera  una  riduzione  del  numero
complessivo   delle   Comunita'  montane,  che  non  potranno  essere
superiori a nove, attraverso:
    a) l'accorpamento di Comunita' montane;
    b)  lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale
trasformazione in Unioni di comuni, anche allargate ad altri Comuni;
    c)   lo   scioglimento  della  Comunita'  montana  e  contestuale
incorporazione  in  una  Unione  di  comuni  preesistente o nel nuovo
circondario imolese;
    d)  la fusione in un unico comune montano di comuni facenti parte
della Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa.
   3.  In  attuazione  del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto
delle  caratteristiche  territoriali,  demografiche, socio-economiche
complessive  e  dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i comuni,
delibera,  entro  il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione
degli  ambiti  territoriali  delle  Comunita'  montane,  ivi  incluse
eventuali  ipotesi  di  scioglimento o di esclusione di alcuni comuni
dal  loro  ambito  territoriale.  La proposta e' trasmessa a tutte le
Comunita'  montane  ed ai comuni interessati, che devono esprimere il
loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
   4.  Il  parere  ai  sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli
organi   rappresentativi   dei   comuni  e  delle  Comunita'  montane
interessati  e  puo'  contenere proposte diverse di ridelimitazione o
scioglimento, purche' coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma
2.
   5.  Qualora  i comuni interessati, nel rendere il suddetto parere,
deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere
b)  e  c)  del  presente  articolo, disciplinate all'art. 6, la nuova
unione  di  comuni,  ovvero  l'incorporazione in unione preesistente,
deve  essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine
la Comunita' montana puo' essere, in ogni caso, sciolta.
   6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle
diverse  proposte  entro  i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
   7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e
delle  proposte  espressi  dagli  enti interessati, adotta decreti di
ridelimitazione  entro  il  28 febbraio 2009, dandone preventivamente
comunicazione  agli  enti interessati. I decreti possono prevedere la
decorrenza  dei  propri  effetti dalla data di insediamento dei nuovi
Consigli  comunali  successiva  alle prossime elezioni amministrative
locali.
   8.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  con  i  decreti  di
ridelimitazione  disciplina  i  rapporti successori fra le precedenti
Comunita'   montane,   i  nuovi  enti  ed  i  comuni  nominando,  ove
necessario,  un  commissario per le relative operazioni. Di norma, in
caso  di  accorpamento  di piu' comunita' montane, la nuova Comunita'
montana  subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli
stessi decreti prevedono, altresi', il termine per l'approvazione dei
nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga
all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001.
   9.  Al  fine di favorire la trasformazione di Comunita' montane in
Unioni  di comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento
delle  Comunita'  montane  di  cui  all'art.  17 viene destinata alle
Unioni derivanti da preesistenti Comunita' montane per finanziarne il
funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del
fondo ordinario corrente statale.
   10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse
regionali,  anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di
attenuare, per i comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso
alle   risorse   statali   per   il   funzionamento  derivanti  dallo
scioglimento delle Comunita' montane.