Art. 4 
 
        Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 
        recante «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a 
           favore del patrimonio alpinistico provinciale» 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982,
n. 22, e' cosi' sostituito: 
    «1. Le domande per la concessione dei  contributi  devono  essere
presentate alla  competente  ripartizione  provinciale  entro  il  31
ottobre di ogni anno.».