Art. 4 Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 recante «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale» 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e' cosi' sostituito: «1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.».