Art. 4 Contenuti del bando del corso-concorso 1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare: a) il richiamo di conformita' dei contenuti del bando e delle modalita' con le quali e' espletato il corso-concorso, alle norme di questo regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia; b) il numero dei posti di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale per i quali e' indetto il corsoconcorso calcolato, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, tenendo conto dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione dello stesso e delle previsioni, riferite al triennio successivo alla approvazione del bando, di collocamento a riposo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per raggiunti limiti di eta' o di cessazione dal servizio per altri motivi; c) il termine e le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione al corso-concorso, delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente e della documentazione richiesta dal bando medesimo. Al bando e' allegato un facsimile della domanda; d) la determinazione dell'importo della tassa di concorso e le modalita' per il suo versamento; e) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5 nonche' dalla normativa provinciale vigente per la partecipazione al corso-concorso; f) l'indicazione del numero di candidati da ammettere alla prova di preselezione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, nonche' del numero di candidati da ammettere al concorso di ammissione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 5; g) l'indicazione, con riguardo alla prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), delle materie ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B, nonche' dei criteri di svolgimento della predetta prova; il bando puo' prevedere che la prova di preselezione sia effettuata da aziende specializzate in selezione del personale; h) l'indicazione del peso da attribuire: 1) alla preselezione per titoli e alla prova di preselezione previste, rispettivamente, dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), al fine della determinazione del punteggio complessivo da attribuire ai fini dell'accesso al concorso di ammissione; 2) alle prove sostenute nell'ambito della prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), per la determinazione del punteggio complessivo da attribuire al termine di tale prova; i) l'indicazione delle materie oggetto rispettivamente del concorso di ammissione, del periodo di tirocinio formativo e dell'esame finale, che devono essere ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B; j) il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove previste dagli articoli 8 e 10 e il peso da attribuire alle stesse nonche' al periodo di tirocinio formativo ai fini della formazione del voto di ogni fase procedurale del corso-concorso; k) l'indicazione riguardante l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato ai sensi dell'art. 8, comma 2; l) le modalita' di ripartizione e di svolgimento del periodo di tirocinio formativo tra attivita' formative in presenza e attivita' di tirocinio in situazione; m) le modalita' per la comunicazione del diario e della sede delle singole prove nonche' dei termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede delle singole prove previste da questo regolamento; n) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio nelle prove ed i relativi termini e modalita' di presentazione ai sensi della normativa vigente; o) la possibilita' di segnalare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonche' dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove; p) il trattamento economico lordo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dettagliato in tutte le sue componenti e con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore; q) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunita' tra uomini e norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; r) l'indicazione del responsabile del procedimento oppure l'indicazione delle modalita' e dei termini per l'individuazione dello stesso; s) la documentazione da presentare in caso di assunzione o inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i relativi termini; t) le modalita' per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).