Art. 4 
 
                 Requisiti di prestazione energetica 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 nonche' dal comma 2 di
questo  articolo,  i  requisiti  minimi  obbligatori  di  prestazione
energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e  di
realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4,  nonche'  la
relativa metodologia di calcolo, sono  previsti  nell'allegato  A  di
questo regolamento. 
    2.  L'allegato  A  puo'  essere  sostituito  o   modificato   con
deliberazione  della  Giunta  provinciale.  Tale  deliberazione  puo'
prevedere le necessarie norme transitorie nonche' le disposizioni  di
coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento. 
    3. L'allegato A si applica nei seguenti casi: 
      a) edifici di nuova costruzione; 
      b) sostituzione edilizia; 
      c) demolizione e ricostruzione; 
      d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume
esistente, limitatamente al volume nuovo; 
      e) ristrutturazione totale dell'intero edificio. 
    4.  Si  applicano  nei  seguenti  casi   le   prescrizioni   piu'
semplificate che saranno individuate con  la  deliberazione  prevista
dal comma 2: 
      a) ristrutturazione totale di una o  piu'  unita'  immobiliari,
ristrutturazioni parziali,  manutenzione  straordinaria,  ampliamenti
inferiori al 20 per cento; 
      b)  restauro  e  risanamento  conservativo,  salvo   dimostrata
incompatibilita' con i caratteri storici e artistici o tipologici. 
    5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di  calcolo  previste
dalla  normativa  statale  in  materia   di   rendimento   energetico
nell'edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non
siano in  contraddizione  con  la  normativa  vigente,  purche'  esse
assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da  questo
regolamento. Alle predette condizioni sono  inoltre  utilizzabili  le
metodologie  di  calcolo  previste  da  sistemi  di   valutazione   e
certificazione   di   sostenibilita'   ambientale    degli    edifici
riconosciute nell'ambito delle convenzioni o degli  accordi  previsti
dall'art. 7, comma 8. 
    6. Il rispetto dei requisiti previsti  da  questo  articolo  deve
risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla
domanda del titolo edilizio o alla denuncia di  inizio  di  attivita'
ovvero all'atto dell'approvazione  del  progetto  ove  sia  richiesto
l'accertamento di conformita' urbanistica. Al fine di semplificare il
procedimento di certificazione, nell'ambito  degli  elaborati  devono
essere evidenziati i dati individuati con la  deliberazione  prevista
dall'art. 6, comma  1,  con  le  modalita'  previste  dalla  medesima
deliberazione.