Art. 4 
 
Sostituzione  dell'art.  8  del  D.P.G.P.  30  settembre   1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. L'art. 8 del D.P.G.P. 30  settembre  1994,  n.  12-10/Leg.  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.   8   (Affidamento   di   incarichi
professionali) - 1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa
statale di recepimento del diritto comunitario in ordine  all'appalto
di servizi in cui il valore  stimato  delle  prestazioni  oggetto  di
contratto sia superiore alla soglia di applicazione  della  direttiva
comunitaria in materia nonche' quanto previsto dall'articolo 21 della
legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni  aggiudicatrici
degli incarichi di progettazione, di direzione lavori,  di  studi  di
valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di
cui agli articoli 20  e  22  della  legge,  possono  essere  disposti
direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto
concorrenziale secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  9,  sulla
base: 
      a) del curriculum professionale di cui al comma 3; 
      b) del  preventivo  di  parcella  redatto  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di tariffe  professionali,  completo  di
tutte le voci di  spesa  e  di  ogni  altro  onere,  con  particolare
evidenza  delle  voci  non  soggette  all'applicazione   di   tariffe
vincolanti a termini di legge; 
      c) dei tempi necessari per i vari livelli  di  progettazione  e
per gli studi connessi e strumentali richiesti; 
      d)  della  dotazione  di  personale  tecnico   dipendente,   di
collaboratori tecnici e  specialisti  nonche'  l'attrezzatura  e  gli
equipaggiamenti tecnici disponibili  che  il  professionista  intende
impiegare nella progettazione oggetto di affidamento. 
    2. L'affidamento diretto  e'  ammesso,  previa  acquisizione  del
curriculum professionale di cui al comma 3: 
      a) nei casi di urgenza, nei casi in cui  sussistono  comprovate
ragioni  tecniche  o  nel  caso  in  cui,   a   seguito   dell'invito
preventivamente inoltrato, non sia  pervenuta  alcuna  offerta  o  le
offerte pervenute non siano idonee o ammissibili; 
      b) nel caso in cui il corrispettivo,  calcolato  ai  sensi  del
comma 4, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4,  della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 
    3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa
dal professionista secondo le modalita' di cui al D.P.R. 20  dicembre
2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e  le  specializzazioni
posseduti, l'iscrizione  agli  albi  professionali  di  appartenenza,
l'elenco  delle  prestazioni  professionali  effettuate  ritenute  di
interesse, secondo modelli predisposti dall'amministrazione,  nonche'
eventuali  altre   informazioni   attinenti   la   qualificazione   e
l'esperienza  professionale.  Qualora  le  prestazioni  professionali
indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con  altri
professionisti,  deve  essere  espressamente  indicato  il   concreto
apporto   progettuale    prestato    personalmente    dallo    stesso
professionista. E' in  facolta'  dell'amministrazione  aggiudicatrice
richiedere  nella  lettera  di  invito,  in   relazione   all'oggetto
dell'incarico,  specifiche  e  puntuali   indicazioni   sulle   opere
progettate, sugli incarichi di direzione lavori  o  di  coordinamento
della  sicurezza   svolti   ed   eventuale   documentazione   tecnica
illustrativa. 
    4.  Al  fine  dell'individuazione  del   valore   stimato   delle
prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi
relativi alle diverse  specializzazioni  esistenti  sono  considerati
distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui
si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante  una
determinazione  adottata  successivamente,   tutte   le   prestazioni
specialistiche o una pluralita' di esse, il valore  relativo  a  tali
prestazioni deve essere  considerato  complessivamente.  L'intenzione
dell'amministrazione di riservarsi  l'eventuale  affidamento  diretto
dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque
prevista  nell'invito,  con   l'indicazione   del   costo   relativo.
Analogamente  si  procede  nel  caso  in  cui  si  intenda   affidare
direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza  in  fase  di
esecuzione  al  soggetto  gia'  incaricato  del  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione. 
    5.  Indipendentemente  dalla  natura   giuridica   del   soggetto
affidatario  l'incarico  deve  essere  espletato  da   professionisti
idonei, iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dagli  ordinamenti
professionali, qualora cio' sia richiesto per la prestazione  oggetto
di contratto, personalmente responsabili e  nominativamente  indicati
gia' in sede di presentazione  dell'offerta,  con  la  specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali.  Deve  inoltre  essere
indicata nell'offerta la persona fisica incaricata  dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. 
    6.  Ai  fini  dell'affidamento  degli   incarichi   previsti   da
quest'articolo  e'  richiesto  il  documento  unico  di   regolarita'
contributiva. 
    7.  In  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al  presente  articolo,
l'affidatario puo' avvalersi del  subappalto  esclusivamente  per  le
attivita' relative a: caratterizzazione  dei  suoli,  con  esclusione
delle  relazioni  geologiche;  sondaggi,   rilievi,   misurazioni   e
picchettazioni;  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di
dettaglio.  Resta  comunque  impregiudicata  la  responsabilita'  del
progettista.».