Art. 4 Comitato tecnico di bacino 1. Il comitato tecnico di bacino, di seguito denominato comitato, organo di consulenza dell'Autorita' di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali e provinciali competenti in materia, individuati a tale scopo. 2. Il comitato e' composto da: a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualita' di segretario generale; b) sei dirigenti regionali, o funzionari loro delegati, competenti in materia di difesa del suolo, risorse idriche, affari giuridici in materia di ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale ed urbanistica e agricoltura e foreste; c) quattro dirigenti provinciali designati dalla giunta provinciale fra i dirigenti competenti nelle materie da trattare o funzionari delegati; d) due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'agricoltura e foreste; e) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del comitato, nominati dalla giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio. 3. Alla nomina dei componenti del comitato provvede la gunta regionale, previa designazione da parte della giunta provinciale dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e da parte dei Ministeri dei componenti di cui al comma 2, lettera d). Tali designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 4. Il comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.