Art. 4 Competenze e responsabilita' della dirigenza 1. I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi e della gestione. 2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti: a) la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili al miglioramento della qualita' dei programmi e la sottoposizione di proposte e contributi agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati; b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa finalizzata allo svolgimento dei compiti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La gestione e' realizzata mediante l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse; c) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei tempi, dell'efficienza e della qualita' dell'azione amministrativa; d) la responsabilita' dei procedimenti amministrativi o l'individuazione dei relativi responsabili ai sensi della normativa vigente. 3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, attestano in calce ad ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della giunta regionale, la regolarita' amministrativa, tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimita' dell'atto. I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. La giunta regionale, in base alle disposizioni della presente legge, definisce la ripartizione delle competenze tra organo di governo e dirigenza avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e complessita'. 5. Gli atti e i provvedimenti assunti dalla dirigenza nell'ambito delle funzioni attribuite sono definitivi. 6. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti a sostituzione in caso di ritardo o inerzia o, per particolari ragioni di necessita' o urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel relativo provvedimento, ad avocazione da parte del direttore generale competente o del segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dallo stesso. 7. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza della dirigenza generale. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale devono essere adottati. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, puo' essere nominato un commissario ad acta con il compito di adottare gli atti e i provvedimenti. 8. Fatte salve ulteriori responsabilita', l'adozione ripetuta di provvedimenti sostitutivi incide sulla valutazione del dirigente sostituito ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.