Art. 4 
 
            Competenze e responsabilita' della dirigenza 
 
    1. I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli  indirizzi
e della gestione. 
    2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti: 
      a) la  raccolta  e  l'elaborazione  di  informazioni  utili  al
miglioramento della qualita' dei programmi  e  la  sottoposizione  di
proposte  e  contributi  agli  organi  di  governo  o  ai   dirigenti
sovraordinati; 
      b)  la   gestione   finanziaria,   tecnica   e   amministrativa
finalizzata allo svolgimento dei compiti ed al  raggiungimento  degli
obiettivi assegnati. La gestione e' realizzata mediante l'adozione di
tutti gli atti che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno  e
mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di  organizzazione
delle risorse; 
      c) la direzione delle  strutture  organizzative  assegnate,  la
verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei
tempi, dell'efficienza e della qualita' dell'azione amministrativa; 
      d)  la  responsabilita'  dei  procedimenti   amministrativi   o
l'individuazione dei relativi responsabili ai sensi  della  normativa
vigente. 
    3.  I  dirigenti  generali  e  i  dirigenti,  nell'ambito   delle
rispettive  competenze,  attestano  in  calce  ad  ogni  proposta  di
deliberazione sottoposta all'approvazione della giunta regionale,  la
regolarita' amministrativa, tecnica e  contabile,  sotto  il  profilo
della  legittimita'  dell'atto.  I  dirigenti   rispondono   in   via
amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
    4. La giunta regionale, in base alle disposizioni della  presente
legge, definisce la  ripartizione  delle  competenze  tra  organo  di
governo e dirigenza avuto riguardo,  con  riferimento  agli  atti  da
attribuire alla competenza dei dirigenti generali,  a  quelli  aventi
natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e complessita'. 
    5. Gli atti e i provvedimenti assunti dalla dirigenza nell'ambito
delle funzioni attribuite sono definitivi. 
    6. Gli atti  e  i  provvedimenti  dei  dirigenti  possono  essere
sottoposti a sostituzione  in  caso  di  ritardo  o  inerzia  o,  per
particolari  ragioni  di  necessita'  o  urgenza  che  devono  essere
adeguatamente motivate nel relativo provvedimento, ad  avocazione  da
parte del direttore generale competente o del segretario generale nel
caso di strutture direttamente dipendenti dallo stesso. 
    7.  Gli  organi  di  governo  non  possono  revocare,  riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare atti e  provvedimenti
di competenza della dirigenza generale. In caso di inerzia o  ritardo
essi possono fissare un termine  perentorio  entro  il  quale  devono
essere adottati. Qualora  l'inerzia  permanga  o  in  caso  di  grave
inosservanza delle direttive generali,  che  determinino  pregiudizio
per l'interesse pubblico, puo' essere nominato un commissario ad acta
con il compito di adottare gli atti e i provvedimenti. 
    8. Fatte salve ulteriori responsabilita', l'adozione ripetuta  di
provvedimenti sostitutivi  incide  sulla  valutazione  del  dirigente
sostituito  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione   di
risultato.