Art. 4 Centro regionale trapianti 1. Il centro regionale trapianti ha sede presso l'Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova ed opera in stretto collegamento con il competente Dipartimento della Regione. 2. Il funzionamento del centro regionale trapianti e' assicurato dal coordinatore di cui all'art. 6, comma 1. 3. L'articolazione organizzativa e le modalita' di funzionamento sono definite da apposito regolamento adottato dall'Azienda ospedaliera universitaria San Martino sulla base delle direttive approvate dalla giunta regionale. 4. Il centro regionale trapianti e' finanziato con specifiche e vincolate risorse del fondo sanitario regionale.