Art. 4 
 
                     Centro regionale trapianti 
 
    1.  Il  centro  regionale  trapianti  ha  sede  presso  l'Azienda
ospedaliera universitaria San Martino di Genova ed opera  in  stretto
collegamento con il competente Dipartimento della Regione. 
    2. Il funzionamento del centro regionale trapianti e'  assicurato
dal coordinatore di cui all'art. 6, comma 1. 
    3. L'articolazione organizzativa e le modalita' di  funzionamento
sono  definite  da   apposito   regolamento   adottato   dall'Azienda
ospedaliera universitaria San  Martino  sulla  base  delle  direttive
approvate dalla giunta regionale. 
    4. Il centro regionale trapianti e' finanziato con  specifiche  e
vincolate risorse del fondo sanitario regionale.