Art. 4 Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici 1. La Regione, operando per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena accessibilita' e assicurando la parita' di trattamento di tutti gli utilizzatori: a) deve rendere disponibili e accessibili gratuitamente, nonche' riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, mediante una piattaforma telematica aperta e liberamente accessibile a fini di cooperazione e interoperabilita' tra i soggetti di cui all'art. 2 e a fini di interscambio con il pubblico indistinto. Tale piattaforma deve consentire l'accesso a cataloghi di dati e applicazioni tramite rete Internet in base a modalita' che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie; b) promuovere la disponibilita', l'accessibilita' e la riutilizzabilita' delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto, mediante la piattaforma di cui alla lettera a). 2. Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto di accedere e riutilizzare, anche per finalita' commerciali, i dati pubblici con i limiti di cui al presente articolo. Le persone fisiche e giuridiche possono altresi' richiedere la pubblicazione di dati pubblici non ancora presenti sulla piattaforma tecnologica di cui al comma 1; tali richieste devono essere inoltrate con le modalita' di cui al comma 4, lettera e). 3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 individuano gli insiemi di dati pubblici di cui sono titolari e, entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'art. 12, si dotano di un piano per il riutilizzo degli stessi. Il piano per il riutilizzo deve contenere per ciascun insieme di dati pubblici l'indicazione temporale della messa a disposizione ed e' reso pubblico secondo modalita' digitali. I soggetti di cui all'art. 2 devono altresi' garantire l'aggiornamento degli insiemi di dati. 4. Le condizioni di riutilizzo, da pubblicarsi in modalita' digitale con l'indicazione dei mezzi di impugnazione, sono individuate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), che definisce in conformita' agli standard europei e internazionali: a) i formati delle informazioni e dei dati pubblici. Tali formati devono essere leggibili con procedure automatizzate insieme ai rispettivi metadati; b) le licenze per il riutilizzo, standard e alternative, nonche' i rispettivi casi di utilizzo. In ogni caso le condizioni per il riutilizzo non devono ridurre indebitamente le possibilita' di riutilizzo ne' costituire ostacolo alla concorrenza; c) i casi in cui per il riutilizzo di dati pubblici venga applicata una tariffa, l'ammontare della stessa, nonche' le modalita' di versamento. In ogni caso l'ammontare deve essere limitato ai costi marginali sostenuti per la riproduzione e diffusione, fatta eccezione per i casi in cui i titolari dei dati generino una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprieta' intellettuale sempre che la richiesta di una tariffa di importo superiore ai costi marginali sia nell'interesse pubblico e siano rispettati criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per la determinazione; d) le modalita' pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo; e) le modalita' di richiesta di riutilizzo, ove necessaria per l'accesso al dato pubblico ovvero relativa a dati pubblici non ancora presenti sulla piattaforma telematica di cui al comma 1 del presente articolo, assicurando che le richieste siano evase entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe fino ad un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero comunicazione motivata, da effettuarsi entro il suddetto termine, in caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico. Il diniego di pubblicazione o il decorso del termine in assenza di comunicazioni legittima i richiedenti alla proposizione di reclamo con le modalita' e nelle forme di cui alla lettera f); f) le modalita' di reclamo e segnalazione, assicurando che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili anche ai dati assoggettati a diritti di proprieta' intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2, dei quali sia consentito il riutilizzo. 6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, i soggetti di cui all'art. 2 possono inserire, nei contratti con terzi finalizzati all'acquisizione di documenti, clausole che garantiscano il diritto di disporre di informazioni e dati pubblici ivi rappresentati ai fini del riutilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche.