Art. 4. Domanda e documentazione Le domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1, lettera A) devono essere presentate all'Ufficio artigianato della regione entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. Le stesse debbono essere corredate dai seguenti documenti: a) copia autenticata dello Statuto approvato, conforme a quello di cui all'art. 2 della presente legge; b) copia autenticata dell'atto costitutivo; c) copia autenticata del libro dei soci aggiornato; d) elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente comprensivo di: 1) dati anagrafici; 2) sede dell'impresa; 3) tipo di attivita'; 4) numero di iscrizione all'albo; 5) data di iscrizione alla cooperativa; 6) numero quote versate. e) documentazione comprovante le spese di 1 impianto; f) dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale da cui risulti l'incremento del numero dei soci e l'incremento delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno; g) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di ogni singolo socio della cooperativa non in originale; h) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; i) elenco degli istituti convenzionati e relative convenzioni autenticate; l) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con la cooperativa da cui risulti: gli interessi sulle stesse maturati; il numero delle operazioni garantite; m) apposita documentazione da cui risulti l'irrecuperabilita' dell'insolvenza subita.