Art. 4.
                       Domanda e documentazione
 
   Le  domande  per  essere  ammesse  al beneficio di cui all'art. 1,
lettera A) devono essere  presentate  all'Ufficio  artigianato  della
regione entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.
   Le stesse debbono essere corredate dai seguenti documenti:
     a)  copia autenticata dello Statuto approvato, conforme a quello
di cui all'art. 2 della presente legge;
     b) copia autenticata dell'atto costitutivo;
     c) copia autenticata del libro dei soci aggiornato;
     d)  elenco  nominativo  dei  soci risultanti dall'apposito libro
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente comprensivo di:
     1) dati anagrafici;
     2) sede dell'impresa;
     3) tipo di attivita';
     4) numero di iscrizione all'albo;
     5) data di iscrizione alla cooperativa;
     6) numero quote versate.
     e) documentazione comprovante le spese di 1 impianto;
     f)  dichiarazione  congiunta  del  presidente  del  consiglio di
amministrazione e  del  presidente  del  collegio  sindacale  da  cui
risulti  l'incremento  del numero dei soci e l'incremento delle quote
sottoscritte e versate dai soci nell'anno;
     g) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di
ogni singolo socio della cooperativa non in originale;
     h)  copia  dell'ultimo  bilancio  consuntivo  approvato  e delle
relative relazioni del consiglio di amministrazione  e  del  collegio
sindacale;
     i)  elenco  degli  istituti convenzionati e relative convenzioni
autenticate;
     l)  dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con la
cooperativa da cui risulti:
     gli interessi sulle stesse maturati;
     il numero delle operazioni garantite;
     m)  apposita  documentazione  da cui risulti l'irrecuperabilita'
dell'insolvenza subita.