Art. 4. 1. I territori di cui all'art. 1, lettera a), della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, come individuati dalle apposite planimetrie in scala 1:40.000 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge precedente articolo, rimangono soggetti alle norme della citata legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali o loro varianti redatti in conformita' al piano urbanistico provinciale di cui alla presente legge.