Art. 4.
 
   1.  I  territori  di  cui  all'art.  1,  lettera  a),  della legge
provinciale 6 settembre 1971, n. 12, come individuati dalle  apposite
planimetrie  in  scala  1:40.000  del  piano urbanistico provinciale,
approvato con legge  precedente  articolo,  rimangono  soggetti  alle
norme  della  citata  legge  provinciale  6  settembre 1971, n. 12, e
successive modificazioni ed integrazioni, fino all'entrata in  vigore
dei  piani  comprensoriali  o loro varianti redatti in conformita' al
piano urbanistico provinciale di cui alla presente legge.