Art. 4. Autorizzazione 1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed alla trasformazione delle case di cura private, e' rilasciata con deliberazione della giunta regionale, in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni stabilite dalla vigente legislazione, previo accertamento del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al precedente art. 3 e su parere preventivo dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda indirizzata alla Regione, dichiarare la natura dell'attivita' sanitaria che in essa deve essere svolta, con indicazione dei servizi di diagnosi e cura, nonche' il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente legge. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro destinazione di uso, nonche' i progetti di costruzione redatti a norma del successivo art. 5; b) la documentazione atta a provare la compatibilita' dell'intervento edilizio proposto con le norme di piano regolatore vigenti; c) ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei requisiti. 4. La Regione, acquisiti i pareri della commissione tecnico-consultiva e dell'unita' sanitaria locale competente per territorio previsti al precedente primo comma, si pronuncia con deliberazione della giunta regionale sull'accoglibilita' della domanda da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, fissando un congruo termine per l'allestimento completo della casa di cura ovvero per la realizzazione delle opere di ampliamento o di trasformazione, il cui inizio resta comunque subordinato al preventivo rilascio della concessione edilizia da parte della competente autorita' comunale. 5. Trascorso tale termine la Regione dispone l'ispezione tecnica per l'accertamento della rispondenza della struttura realizzata e dei relativi requisiti. 6. Ove l'ispezione sia positiva la Regione, acquisita la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale prevista dalle vigenti disposizioni nonche' l'autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 221 del testo delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, emette il conseguente provvedimento di autorizzazione. 7. Per l'istruttoria la Regione si avvale dei competenti servizi tecnici e sanitari delle unita' sanitarie locali. 8. L'autorizzazione deve indicare, tra l'altro, le generalita' ed il domicilio del titolare e, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede e le generalita' del legale rappresentante, la denominazione della casa di cura, la tipologia, l'articolazione e la precisa denominazione dei servizi di diagnosi e cura, comprendenti sia le unita' di degenza con i relativi posti letto sia i servizi speciali, l'organizzazione degli stessi, la dotazione del personale, i requisiti igienico-edilizi e le condizioni necessarie a garantire le attivita' d'urgenza, le generalita' del direttore sanitario. 9. Nessuno puo' aprire, trasformare, ampliare o tenere in esercizio case di cura private senza l'autorizzazione prevista dal presente articolo. E' altresi' soggetto ad autorizzazione della giunta regionale il trasferimento della gestione delle case di cura private. L'autorizzazione non puo' essere ceduta sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo a pena di decadenza. 10. E' vietato, altresi', cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria depositata all'atto della richiesta di autorizzazione. 11. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata comunicazione alla Regione ed all'unita' sanitaria locale, gli eredi hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio della casa di cura privata nelle more del rilascio della nuova autorizzazione. A tal fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro novanta giorni dalla data della morte del precedente titolare. Ove la domanda non venga presentata nel termine anzidetto l'autorizzazione deve intendersi decaduta a tutti gli effetti.