Art. 4.
 
                            Autorizzazione
   1.   L'autorizzazione   all'apertura,   all'ampliamento   ed  alla
trasformazione  delle  case  di  cura  private,  e'  rilasciata   con
deliberazione   della   giunta   regionale,  in  base  alle  esigenze
igienico-sanitarie ed alle altre condizioni stabilite  dalla  vigente
legislazione,  previo accertamento del rispetto delle prescrizioni di
cui alla presente legge, sentita la commissione tecnico-consultiva di
cui al precedente art. 3 e su parere preventivo dell'unita' sanitaria
locale competente per territorio.
   2.  Chiunque  intenda  aprire,  ampliare o trasformare una casa di
cura privata deve, nella domanda indirizzata alla Regione, dichiarare
la  natura  dell'attivita'  sanitaria che in essa deve essere svolta,
con indicazione dei servizi di diagnosi e cura, nonche'  il  possesso
di tutti i requisiti di cui alla presente legge.
   3. Alla domanda devono essere allegati:
     a)  la  planimetria  dei  locali  con  l'indicazione  della loro
destinazione di uso, nonche' i  progetti  di  costruzione  redatti  a
norma del successivo art. 5;
     b)   la   documentazione   atta   a  provare  la  compatibilita'
dell'intervento edilizio proposto con le norme  di  piano  regolatore
vigenti;
     c)  ogni  altro  documento  atto  a  comprovare  il possesso dei
requisiti.
   4.    La   Regione,   acquisiti   i   pareri   della   commissione
tecnico-consultiva e  dell'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio  previsti  al  precedente  primo  comma,  si pronuncia con
deliberazione  della  giunta  regionale   sull'accoglibilita'   della
domanda   da   adottarsi  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della domanda stessa, fissando  un  congruo  termine  per
l'allestimento   completo   della   casa   di   cura  ovvero  per  la
realizzazione delle opere di ampliamento o di trasformazione, il  cui
inizio  resta  comunque  subordinato  al  preventivo  rilascio  della
concessione edilizia da parte della competente autorita' comunale.
   5.  Trascorso  tale termine la Regione dispone l'ispezione tecnica
per l'accertamento della rispondenza della struttura realizzata e dei
relativi requisiti.
   6.  Ove l'ispezione sia positiva la Regione, acquisita la ricevuta
comprovante  l'avvenuto  versamento  della   tassa   di   concessione
regionale     prevista    dalle    vigenti    disposizioni    nonche'
l'autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi  dell'art.  221  del
testo  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, emette il conseguente provvedimento di autorizzazione.
   7.  Per  l'istruttoria la Regione si avvale dei competenti servizi
tecnici e sanitari delle unita' sanitarie locali.
   8.  L'autorizzazione deve indicare, tra l'altro, le generalita' ed
il domicilio del titolare e, se trattasi  di  persona  giuridica,  la
denominazione, la sede e le generalita' del legale rappresentante, la
denominazione della casa di cura, la tipologia, l'articolazione e  la
precisa  denominazione  dei  servizi di diagnosi e cura, comprendenti
sia le unita' di degenza con i relativi posti  letto  sia  i  servizi
speciali,  l'organizzazione degli stessi, la dotazione del personale,
i requisiti igienico-edilizi e le condizioni necessarie  a  garantire
le attivita' d'urgenza, le generalita' del direttore sanitario.
   9.   Nessuno  puo'  aprire,  trasformare,  ampliare  o  tenere  in
esercizio case di cura private senza  l'autorizzazione  prevista  dal
presente  articolo.  E'  altresi'  soggetto  ad  autorizzazione della
giunta regionale il trasferimento della gestione delle case  di  cura
private.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  ceduta sotto qualsiasi
forma e ad alcun titolo a pena di decadenza.
   10.  E'  vietato,  altresi',  cedere  a  qualsiasi  titolo  locali
compresi nella planimetria depositata  all'atto  della  richiesta  di
autorizzazione.
   11. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve
essere  data  immediata  comunicazione  alla  Regione  ed  all'unita'
sanitaria   locale,   gli   eredi   hanno   diritto   di   continuare
provvisoriamente l'esercizio della casa di cura  privata  nelle  more
del  rilascio della nuova autorizzazione. A tal fine l'esercente deve
presentare apposita domanda entro novanta  giorni  dalla  data  della
morte  del  precedente  titolare. Ove la domanda non venga presentata
nel termine anzidetto l'autorizzazione  deve  intendersi  decaduta  a
tutti gli effetti.