Art. 4.
 
   Il  secondo  comma dell'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1985,
n. 13, viene cosi' sostituito:
   "Nelle    commissioni    provinciali   con   prevalenti   funzioni
tecnico-sanitarie, la cui composizione  prevedeva  la  partecipazione
del  medico  provinciale  o  dell'ufficiale  sanitario,  questi  sono
sostituiti da funzionari laureati in medicina e chirurgia dei servizi
di  cui all'art. 35 della legge regionale 57/80, ovvero da funzionari
medici di qualifica apicale iscritti nel ruolo regionale del S.S.N.
   Nelle  commissioni  provinciali non sanitarie, la cui composizione
prevedeva la partecipazione del medico provinciale  o  dell'ufficiale
sanitario,   questi  sono  sostituiti  da  dipendenti  regionali  con
qualifica di funzionario o dirigente.