Art. 4. (art. 4 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Esercizio di un'attivita' artigiana nel settore agricolo-forestale, produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica. 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivita' svolte da imprese del settore agricolo-forestale qualora si tratti: a) di attivita' artigiana accessoria che consiste nella trasformazione della propria materia prima fino all'ottenimento del prodotto da immettere sul mercato; b) di attivita' avente carattere artigiano ove questa sia svolta nell'ambito dei rapporti di buon vicinato in conformita' alle usanze locali. 2. Le attivita' artigiane di cui al comma precedente possono essere svolte soltanto in misura ridotta, senza appositi addetti e comunque in modo subordinato rispetto all'attivita' prettamente agricolo-forestale. 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano inoltre: a) alla produzione di oggetti d'arte popolare, qualora venga effettuata quale attivita' secondaria senza l'impiego di appositi dipendenti; b) ad ogni attivita' artigiana svolta da minorati; c) alle attivita' artistiche svolte da liberi professionisti. 4. Non e', infine, soggetto alle disposizioni della presente legge l'esercizio di attivita' aventi carattere artigiano svolte da imprese commerciali, qualora si tratti di mera assistenza tecnica ai propri clienti.