Art. 4.
          (art. 4 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
 
Esercizio di un'attivita' artigiana nel settore agricolo-forestale,
   produzione  di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza
   tecnica.
   1.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si applicano alle
attivita' svolte da imprese del settore agricolo-forestale qualora si
tratti:
    a)   di   attivita'   artigiana  accessoria  che  consiste  nella
trasformazione della propria materia prima fino  all'ottenimento  del
prodotto da immettere sul mercato;
    b)  di attivita' avente carattere artigiano ove questa sia svolta
nell'ambito dei rapporti di buon vicinato in conformita' alle  usanze
locali.
   2.  Le  attivita'  artigiane  di  cui  al comma precedente possono
essere svolte soltanto in misura ridotta, senza  appositi  addetti  e
comunque  in  modo  subordinato  rispetto  all'attivita'  prettamente
agricolo-forestale.
   3.  Le disposizioni della presente legge non si applicano inoltre:
    a)  alla  produzione  di  oggetti  d'arte popolare, qualora venga
effettuata quale attivita' secondaria  senza  l'impiego  di  appositi
dipendenti;
    b) ad ogni attivita' artigiana svolta da minorati;
    c) alle attivita' artistiche svolte da liberi professionisti.
   4. Non e', infine, soggetto alle disposizioni della presente legge
l'esercizio di attivita' aventi carattere artigiano svolte da imprese
commerciali,  qualora  si tratti di mera assistenza tecnica ai propri
clienti.