Art. 4. Rapporto di lavoro a tempo determinato e stagionale 1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, potra' altresi' essere fatto ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro. 2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o mediante graduatorie del collocamento ordinario. 3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni con legge 25 marzo 1983, n. 79. 4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri: a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando a utilizzare, a tal fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni; b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' stabiliti dalla legge. 5. Al personale di cui ai punti a) e b) del comma 4 e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. 6. Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto a richiesta dell'interessato, la liquidazione calcolata in dodicesimi. 7. Al personale non di ruolo assunto con incarico annuale o stagionale, competono congedi retribuiti per malattia fino a 30 giorni annui nonche' permessi sindacali fino a 12 ore annue e comunque in misura proporzionale per dodicesimi riferiti all'arco temporale del rapporto di servizio.