Art. 4. Esecuzione dei servizi in economia 1. I lavori, le provviste ed i servizi in economia sono eseguiti con le procedure indicate negli articoli 66, 67, 68 del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986. 2. La definizione delle eventuali riserve formulate dalle ditte appaltatrici dei lavori o delle forniture e le proposte di transazione devono formare oggetto di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.