Art. 4. L'organico dell'orchestra potra' essere integrato da elementi chiamati direttamente per i quali non valgono i limiti di eta' di cui al successivo art. 5, al fine di acquisire elementi professionalmente esperti di guida e insegnamento per i borsisti. A tali elementi si potra' anche fare ricorso qualora non sia possibile coprire i posti dell'organico dell'orchestra con borsisti effettivi o supplenti oppure quando lo richiedano esigenze didattiche o artistiche. Il relativo onere sara' previsto nel programma di gestione di cui all'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.