Art. 4.
 
   L'organico  dell'orchestra  potra'  essere  integrato  da elementi
chiamati direttamente per i quali non valgono i limiti di eta' di cui
al successivo art. 5, al fine di acquisire elementi professionalmente
esperti di guida e insegnamento per i borsisti. A  tali  elementi  si
potra'  anche  fare ricorso qualora non sia possibile coprire i posti
dell'organico  dell'orchestra  con  borsisti  effettivi  o  supplenti
oppure  quando  lo  richiedano  esigenze  didattiche o artistiche. Il
relativo onere sara'  previsto  nel  programma  di  gestione  di  cui
all'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.